Cavalieri delle Terre di Marengo

Repertorio N. 4471

Raccolta N. 1307

 

Costituzione

dell'Associazione

"Cavalieri delle Terre

di Marengo"

 

Repubblica Italiana

 

L'anno millenovecentosettantasei il giorno diciannove del mese di luglio; in Alessandria nel mio studio al quarto piano della casa in piazza dalla Libertà nr. 35; avanti a me Dott. Proc. Vittorio Morandi Notaio residente in Alessandria iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona; sono comparsi i signori:

 

Arlandini Angelo, nato in Valenza il 27 aprile 1940 e residente in Alessandria via Monterotondo n. 16 impiegato,

 

Guglielmero Francesco, nato in Bosco Marengo il 27 aprile 1941 e residente in Alessandria via Firenze n. 39, impiegato,

 

Calvi Gian Piero, nato in Alessandria il 3 gennaio 1939 e qui residente in viale Michel n. 26/9, agente di commercio,

 

Tolu Anselmo nato in Udine il 28 marzo 1935 e residente in Alessandria in via del Coniglio n. 9, impiegato,

 

Ponzano  Cristoforo, nato in Alessandria il 18 settembre 1924 e residente in Alessandria in piazza Valfrè, medico radiologo,

 

Barbarino Pierino, nato in Alessandria il 14 aprile 1937 e qui residente in corso Acqui n. 178, commerciante,

 

quali comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, tutti cittadini italiani, rinunciano di comune accordo, avendo i requisiti di legge e me Notaio consenziente all'assistenza dei testimoni e col presente atto convengono quanto segue:

 

1) dichiarano di costituire, come costituiscono, ai sensi degli articoli 36 e 37 del Codice Civile l'Associazione denominata "Cavalieri delle Terre di Marengo" con sede in Alessandria presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di Alessandria via San Lorenzo n. 21.

 

2) L'Associazione è regolata dallo Statuto che i componenti mi consegnano e che al presente si allega sub. A, previa lettura.

 

3) L'Associazione si propone ai fini e gli scopi di cui all'art. secondo dello Statuto Sociale.

 

4) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che rivestano i requisiti richiesti dallo Statuto Sociale sulla cui ammissione abbia deliberato favorevolmente il Comitato Esecutivo.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio.

Consta di un foglio bollato dattiloscritto da persona di mia fiducia - con nastro ad inchiostrazione indelebile a sensi di legge - ed in minima parte scritto da me Notaio con inchiostro indelebile - su due facciate e fin qui della terza.

F.to: Angelo Arlandini - Guglielmero Francesco - Gian Piero Calvi - Anselmo Tolu - Cristoforo Ponzano - Barbarino Pierino - Vittorio Morandi Notaio

 

Registrato in Alessandria il 6 agosto 1976 vol. 367 n. 3522

 

 

 

Capitolo I

 

Art. 1 - Sotto il patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Alessandria, viene costituita fra le persone che aderiscono al presente statuto e che accettano di rispettare le condizioni di ammissione in esso stabilite, una associazione volontaria retta dalle vigenti leggi italiane e dal suddetto statuto.

Questa associazione prende il nome di "Cavalieri delle Terre di Marengo".

 

Art. 2 - L'associazione ha per finalità e scopo:

a) - Conservare e far rinascere usi, costumi e tradizioni popolari della provincia di Alessandria.

b) - Incentivare le vecchie confraternite vitivinicole, dare impulso alle attività di propaganda a favore dei vini e  dei prodotti dell'agricoltura della provincia di Alessandria sia in Italia che all'estero.

c) - favorire il turismo e le tradizioni gastronomiche della provincia di Alessandria.

d) - Ricercare amicizie e solidarietà fra conterranei in altre regioni ed all'estero, nonchè fra tutte quelle persone italiane o straniere che intendono divulgare e far conoscere le tradizioni della provincia di Alessandria.

e) - Valorizzare le terre dell'Alessandrino, i suoi prodotti e le sue aziende.

f) - Indire tavole rotonde, dibattiti, convegni, manifestazioni e feste folkloristiche; allacciare relazioni con enti e personalità italiane e straniere.

g) - promuovere lavori scientifici, letterari e tecnici, concernenti la storiografia dei vini e dei prodotti agricoli della provincia di Alessandria.

 

Art. 3 - La sede amministrativa e legale dell'associazione è fissata presso la camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di Alessandria, via San Lorenzo n. 21. potrà essere trasferita altrove per decisione del Consiglio Grande dell'associazione.

La durata dell'associazione non è subordinata ad alcun termine.

 

Art. 3bis - I soci cesseranno dalla loro qualifica per decadenza, dimissioni, per espulsione, ecc...

 

Organi della Associazione

 

Art. 4 - Gli organi della associazione sono:

a) - L'assemblea dei Cavalieri

b) - Il Comitato Esecutivo ovvero "Consiglio Grande"

c) - Il Collegio dei Revisori dei Conti

d) - Il Collegio dei Probiviri

 

Comitato Esecutivo O consiglio grande

 

Art. 5 -  Il Consiglio Grande è composto da undici  a tredici  Cavalieri eletti dalla Assemblea.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Venendo a mancare, per qualsiasi ragione uno o più membri del Consiglio Grande, in loro sostituzione subentreranno i cavalieri che siano risultati nella graduatoria per le elezioni al Comitato in carica, i primi non eletti.

I nuovi nominati scadranno con quelli in carica.

Al Consiglio Grande spettano l'amministrazione e la direzione della attività sociale nel modo più ampio secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Cavalieri, sia per la ordinaria che straordinaria amministrazione per gli atti di disposizione, ad eccezione di quanto è espressamente riservato dallo Statuto alla Assemblea.

Il Consiglio Grande nomina nel suo seno un Presidente che assumerà la qualifica di MAGNIFICO GRAN MAESTRO, un vice Presidente  che assumerà la qualifica di "Gran Maestro Vicario", un Segretario e un Tesoriere.

Le cariche sono gratuite.

 

Art. 6 - Il Consiglio Grande si raduna almeno una volta ogni trimestre e su convocazione scritta del Magnifico Gran Maestro, presso la sede sociale (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di Alessandria, via San Lorenzo, n. 21) oppure in qualsiasi altra località dell'ALESSANDRINO da questi indicata nell'avviso di convocazione.

 

Art. 7 - Il Magnifico Gran Maestro rappresenta la associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. In caso di suo impedimento lo sostituisce il  Gran Maestro Vicario.

 

Art. 8 - Sono compiti del Consiglio Grande:

a) - Determinare l'importo delle quote associative annuali; eleggere il  Presidente o Magnifico Gran Maestro, il Vice Presidente (o Gran Maestro Vicario) e il Segretario.

b) - Adottare tutti quei provvedimenti ordinari o straordinari necessari per la vita dell'associazione.

c) - Nominare plenipotenziari presso altre Associazioni o Enti.

d) - Nominare il Tesoriere della associazione.

e) - Nominare il Cerimoniere.

f) - Nominare consulenti Storici e Legali.

 

Art. 9 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Grande è necessaria la presenza della maggioranza del 50 per cento più uno dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o Magnifico Gran Maestro.

 

 

ASSEMBLEE

 

Art. 10 -  Le assemblee dei soci ordinari o Cavalieri delle Terre di Marengo sono: ordinarie e straordinarie.

Esse sono convocate dal Consiglio Grande mediante lettera inviata ai soci almeno otto giorni prima, contenente l'ordine del giorno e il giorno fissato per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile di ogni anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea  sia ordinaria che straordinaria sarà convocata ogni qualvolta il Consiglio Grande lo reputerà necessario o su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei soci ordinari in regola col pagamento della quota sociale.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto.

Nelle assemblee i soci ordinari possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio ordinario; oltre a se stesso un socio non può rappresentare più di due altri soci.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso ed a quello precedente.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide se costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci regolarmente iscritti ed in seconda convocazione, in un giorno successivo alla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Esse deliberano a maggioranza assoluta.

Le assemblee sono presiedute dal Magnifico Gran Maestro ed in sua mancanza dal Gran Maestro Vicario ed in mancanza di entrambi dall'associato eletto dall'Assemblea stessa.

 

 

PAGAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

 

Art. 11 - I soci ordinari devono effettuare il versamento delle quote nei modi e nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio Grande.

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Art. 12 - L'Assemblea degli associati nomina un Collegio dei revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, da scegliersi tra i soci ordinari.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori effettivi vigilano sull'andamento contabile, controllano la contabilità, e  la consistenza di cassa, presentano la loro relazione all'Assemblea ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Grande con voto consultivo.

La carica di revisore dei Conti è gratuita.

 

 

COMITATO DEI PROBIVIRI

 

Art. 13 -  L'Assemblea degli associati nomina un Comitato di Probiviri composto di tre membri da scegliersi fra i soci ordinari.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Comitato dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente e giudica inappellabilmente senza formalità di procedura nelle controversie che potrebbero insorgere fra la associazione ed associati pronunciandosi con equità; giudica altresì come Magistratura d'Onore le questioni cavalleresche e morali che gli vengono sottoposte dal Consiglio Grande.

Al Comitato dei Probiviri, quale Magistratura d'Onore, potranno essere sottoposte tutte le vertenze insorte fra i soci ordinari ove gli stessi lo consentono..

Nessun socio potrà essere dichiarato decaduto senza preventivo parere del Comitato dei Probiviri.

La carica di Probiviro è completamente gratuita.

 

 

PATRIMONIO DELLA  ASSOCIAZIONE

 

Art. 14 - Costituiscono patrimonio della associazione:

a) - Le quote associative versate dai soci, il cui importo verrà stabilito ogni anno dal Consiglio Grande.

b) - Qualsiasi elargizione e contribuzione effettuata alla associazione da Cittadini personalità o Enti, nonchè dagli associati.

c) - Le somme ed indennità nette da eventuali spese percepite dai singoli associati per prestazioni varie fatte in nome della associazione e da questa autorizzate.

 

 

EMBLEMI E SIMBOLI

 

Art. 15 - La bandiera dell'associazione ha i colori della Provincia con impresso al centro lo stemma di Marengo e i simboli del vino.

Art. 16 - I Cavalieri delle Terre di Marengo soci ordinari nelle riunioni di Assemblee e nei ricevimenti indetti dalla stessa Associazione, dovranno portare al collo un medaglione sorretto da un nastro con i colori dell'Associazione.

Art. 17 - Gli emblemi ed i simboli sono di proprietà artistica dell'Associazione. E' vietata la riproduzione senza il permesso scritto rilasciato dal Consiglio Grande. Così pure sono tutelati i manoscritti, articoli e pubblicazioni che la Associazione dovesse stampare.

Art. 18 - Ai Cavalieri delle Terre di Marengo è fatto assoluto divieto di usare il nome dell'Associazione per fini puramente privati e commerciali, indossare i simboli dell'Associazione nelle manifestazioni non ufficiali, non indette, non approvate o autorizzate dalla  Associazione.

Art. 19 - Eventuale regolamento interno potrà regolare più dettagliatamente la foggia e i simboli dell'Ordine.

 

 

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

 

Art. 20 - Lo scioglimento della Associazione potrà avvenire solo su deliberazione della Assemblea Generale  straordinaria dei soci ordinari Cavalieri di Marengo la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Gli eventuali residui attivi dovranno essere devoluti ad Istituti di Beneficenza.

Associazione

Cavalieri delle Terre di Marengo

 

Via San Lorenzo, 38 - Alessandria

 

 

C.F. 96036310066